Conosci i casi di esclusione dal regime forfettario e come devono essere analizzati? Prima di aprire una partita iva in regime forfettario è necessario conoscere a tutto tondo la propria situazione fiscale.
Il regime forfettario è un’opzione fiscale per imprese individuali e liberi professionisti molto conveniente che permette un importante risparmio sulle imposte e soprattutto una generale semplificazione degli adempimenti burocratici. Purtroppo non tutti i contribuenti sono idonei ad accedervi ed è per questo che un’analisi approfondita con un Commercialista può aiutare a evitare errori rilevanti.
Per essere sicuri di poter accedere e continuare a beneficiare del forfettario si devono studiare i motivi di esclusione dal regime forfettario per evitare errori madornali che possono causare pesanti danni nel futuro!
I requisiti del regime forfettario.
Per poter accedere e rimanere nel regime forfettario devono essere rispettati due requisiti:
- Requisito soggettivo;
- Requisito oggettivo.
Solo successivamente devono essere analizzate tutte le altre cause di esclusione dal regime forfettario.
Requisito soggettivo.
Possono accedere al forfettario esclusivamente le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Dunque, se sei un imprenditore individuale o libero professionista avrai l’opportunità di valutare la convenienza economica di optare per questo regime.
Ciò lascia facilmente intendere che sono escluse dal regime forfettario ex art. 1 commi da 54-89 della L. 190/2014, tutte le società di persone, le società di capitali, le cooperative, le associazioni professionali, gli enti del terzo settore e ogni altro ente che non sia riconducibile alla forma di impresa individuale o lavoratore autonomo.
Requisito oggettivo.
- non aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 85.000 euro;
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente e/o collaboratori. In questo limite devono essere ricomprese anche le prestazioni occasionali.
Quali sono le altre cause di esclusione dal regime forfettario?
Dopo aver chiarito i requisiti del regime forfettario è necessario approfondire le altre cause di esclusione. La normativa fiscale è molto articolata e prevede numerosi casi da attenzionare in modo continuativo
Redditi da lavoro dipendente e regime forfettario.
Se nell’anno precedente all’apertura della partita iva sono stati percepiti oltre 30.000 euro lordi di redditi da lavoro dipendente e assimilati allora non è possibile rientrare nel regime forfettario. Questa verifica diventa irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato!
Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che hanno optato per altri regimi speciali ai fini iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito. A chiarire quali sono questi regime speciali ci viene in aiuto una circolare di Agenzia Entrate che elenca i seguenti:
- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).
Vendita di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi.
Purtroppo non è possibile aderire al regime forfettario se, in via esclusiva o prevalente, si effettuano cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato), di terreni edificabili o anche di mezzi di trasporto nuovi!
Se desideri svolgere una di queste attività il regime forfettario non è quello più adatto ed è proprio per questo che dovresti richiedere una consulenza fiscale per capire quale può essere l’inquadramento migliore per il tuo caso.
È Il funzionamento per i residenti all’estero?
Anche i soggetti residenti all’estero sono esclusi dal regime forfettario a meno che non producano almeno il 75% del reddito in Italia. Questa possibilità è prevista solo per le persone fisiche che risiedono in uno stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Il possesso di partecipazioni societarie.
Se vuoi aprire una partita iva in regime forfettario ma, contemporaneamente, possiedi partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, o sei un collaboratore familiare, non hai altra soluzione che eliminare questo impedimento.
Non solo, infatti, con le modifiche del 2019 coloro che vogliono avviare un’attività in regime forfettario ma controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche, direttamente o indirettamente, riconducibili a quelle svolte (o che si vorranno svolgere), sono esclusi di diritto.
Aprire una partita iva e lavorare per l’ex datore di lavoro?
Con le importanti modifiche del 2019 è stata aggiunta una causa di esclusione dal regime forfettario molto spinosa per alcuni. Se vuoi aprire una partita iva e continuare a lavorare per l’ex datore di lavoro purtroppo non potrai farlo. Analizziamo meglio questo limite normativo.
Le persone fisiche che hanno optato per il regime forfettario, o che stanno valutando di aprire una partita iva con questa opzione fiscale, che svolgeranno questa attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta saranno esclusi di diritto. Ma c’è di più, infatti, per evitare intenti elusivi è stata inserita una limitazione anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli ex datori di lavoro (ad esempio le società controllate e altro).
Fortunatamente per alcuni, dopo numerose critiche, la legge ha previsto una esclusione da questa causa per tutti quei soggetti che, dopo aver concluso un rapporto di tirocinio professionale (ad esempio architetti, avvocati, ingegneri e molti altri), iniziano una nuova attività collaborando con lo stesso studio professionale o dominus.
Cosa succede se si verifica una causa di esclusione dal regime forfettario?
Con la Legge di bilancio 2023 è stata inserita una importante novità sulla esclusione dal regime.
La regola generale da seguire è questa: il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle cause di esclusione sopra elencate, oppure, quando vengono meno il requisito soggettivo e/o oggettivo.
La verità novità riguarda il superamento della soglia di ricavi o compensi percepiti di 100.000 euro; in tal caso la fuoriuscita dal regime è immediata.
Pertanto, a partire dalle successive operazioni che comportano il superamento del predetto limite si è tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto e, soprattutto, ad adeguarsi alle regole di un regime ordinario IVA.
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Il mio lavoro è assistere lavoratori autonomi e liberi professionisti. Se hai intenzione di avviare una nuova attività in regime forfettario, oppure cambiare consulente, puoi contattarmi senza impegno!
Ti dedicherò il tempo necessario a chiarire i dubbi che hai in relazione alla tua nuova attività. Aprire una partita iva non è uno scoglio insormontabile se al tuo fianco hai il giusto professionista in grado di spiegarti il mondo della fiscalità. Se invece vuoi farti assistere da un Dottore Commercialista perché attualmente non ti senti adeguatamente seguito fissiamo un appuntamento e sarò lieto di ascoltarti.
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